Ai sensi dell'art. 40 del d. Lgs. 33/2013, in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3 -sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).