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Contributi per barriere architettoniche negli edifici privati

 12 05 2021    |     Scade il 01 09 2021

Tematiche: Lavori pubblici Politiche sociali e PLUS    |    Io sono: Cittadino Disabile

La Giunta Regionale ha disposto di ripartire gli stanziamenti annuali, destinati alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro l’11 agosto 1989 (edifici ante 1989) e, limitatamente agli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’art.2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente all’11 agosto 1989 (edifici Post 1989).

Per le richieste relative a interventi su edifici “Post 1989”, la domanda dovrà essere presentata al Protocollo del Comune entro il 1° settembre 2021 (per i successivi anni non oltre il 1°marzo). Alla stessa stregua degli edifici “Ante 1989” le domande pervenute successivamente alla scadenza (1 settembre per l’anno 2021 e 1 marzo per gli anni successivi), rimangono valide per l’anno successivo.

Le opere non devono essere esistenti o in corso di realizzazione alla data della presentazione della domanda, e per tali opere non deve essere stato concesso altro contributo.

Requisiti di ammissione del contributo, riservato a edifici privati:

  • Persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità, oppure coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente, oppure i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari oppure i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità;
  • Essere domiciliati nell’alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l’abbattimento delle barriere;
  • Avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l’abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
  • Non aver già effettuato o avviato l’esecuzione delle opere. Condizione di priorità per l’accesso ai contributi.

Il possesso della certificazione rilasciata dalla competente unità sanitaria locale attestante la difficoltà di deambulazione costituisce elemento di priorità nella erogazione dei contributi (art.10 comma 4 Legge 13/1989). In subordine, verrà considerato l’ordine cronologico delle domande presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Gli interessati devono presentare istanza in bollo (€ 16,00) e autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso e predisposta dall’Assessorato Regionale.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- certificato in carta libera debitamente sottoscritto da un medico da cui risulti:
   a) l’handicap dell’avente diritto al contributo;
   b) la patologia da cui tale handicap deriva;
   c) le obiettive difficoltà che ne derivano.
- nel caso di invalidità totale con difficoltà di deambulazione si deve allegare anche la relativa certificazione della A.S.L., al solo fine di avvalersi della priorità nella erogazione dei contributi
- autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l’abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario
- eventuale copia del verbale dell’assemblea condominiale o la richiesta scritta presentata al condominio

Autocertificazione che attesti:
- Ubicazione dell’abitazione, oggetto dell’intervento;
- Gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad eliminarli o superarli, precisando la relativa previsione di spesa;
- Che l’intervento non è stato eseguito, né è in corso di esecuzione;
- L’eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera.

Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,29 ad € 12.911,42; e altresì di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,43 ad € 51.645,68.

Per qualsiasi informazione in merito alla procedura è possibile contattare l’Ufficio Politiche della Casa telefonicamente al numero 0783/791218 o via e-mail all’indirizzo roberta.vinci@comune.oristano.it

Allegati

 

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