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Elezioni regionali 2019 - Esercizio del diritto di voto con procedura speciale

 05 02 2019    |     Scade il 24 02 2019

Tematiche: Elezioni    |    Io sono: Cittadino

La normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l'Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste tali elettori sono iscritti bensì presso un altro Ufficio di sezione sito nell'ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale o di un altro Comune della Regione.

Si evidenziano i principali adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.

a) Componenti dei seggi, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi, candidati (art. 42 legge regionale 6 marzo 1979, n. 7)
L'art. 42 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 prevede che:
• il Presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del Comune o di altro Comune della Regione;
• i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando la tessera elettorale.
Gli elettori di cui sopra sono iscritti, a cura del Presidente di seggio, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

b) Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, appartenenti alle forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 43 legge regionale 6 marzo 1979, n. 7,)
Gli elettori indicati nell'art. 43 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori di un Comune della Regione. Si precisa, al riguardo, che dei Corpi militarmente organizzati fanno parte anche le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta a cura del Presidente di sezione.
Si ricorda che ai militari è fatto divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali (art. 43, comma 3, L.R. n. 711979).

c) Naviganti fuori residenza per motivi di imbarco (art. 44 legge regionale 6 marzo 1979, n. 7)
I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano, purché siano elettori di un Comune della Regione, e vengono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati gli elettori di cui all'art. 43 della L. R. n. 7/1979 (militari).
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredata dai seguenti documenti:
• certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco (nella sezione Modulistica del portale dedicato alle elezioni regionali saranno presto disponibili i modelli B MA-Re BA V-R, utilizzabili ai fini della predetta attestazione);
• certificato del Sindaco del Comune in cui i naviganti si trovano, attestante l'avvenuta notifica, non oltre il giorno antecedente la data della votazione (cioè entro sabato 23 febbraio 2019), al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali, sulla base della predetta notifica, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di sezione prima dell'inizio delle operazioni di voto, i quali ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

d) Detenuti (art. 1, comma 1, lett. d, decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136)
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di reclusione, purché siano elettori di un Comune della Regione.
Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di reclusione o custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. n. 136/76, le cui modalità operative sono descritte nella pubblicazione n. 3 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione", a breve disponibile nel consueto portale dedicato alle elezioni.
Al fine di poter votare nel luogo di reclusione, gli interessati devono fare pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè entro giovedì 21 febbraio 2019), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di reclusione.
La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del Direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al Comune nelle cui liste elettorali il detenuto è iscritto, per il tramite del Direttore dell'Istituto stesso.
Il Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
• ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione, che dovranno essere consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al Presidente di ciascuna sezione, il quale procede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;
• a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
• ad inviare, nel caso di elettori detenuti in Istituti ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali altri Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di reclusione.
Il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di reclusione dovrà compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al Presidente della sezione alla quale è assegnato il luogo di reclusione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio di sezione, il giorno precedente quello della wtazione (sabato 23 febbraio 2019), per la consegna al Presidente del seggio speciale.
L'attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione elettorale varrà come autorizzazione a votare nel luogo di reclusione e dovrà essere esibita al Presidente del seggio speciale unitamente alla tessera elettorale. Il Presidente del seggio speciale avrà cura di ritirare la suddetta attestazione e di allegarla al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
Qualora in un luogo di reclusione i detenuti aventi diritto al wto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione (cioè entro venerdì 22 febbraio 2019), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto da parte di due seggi speciali, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di reclusione ed una sezione contigua (art. 9, comma 11, L. n. 136176).
Si precisa, infine, che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui al paragrafo b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio (purché siano elettori di un Comune della Regione), ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali. In particolare, essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, prel.1a esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti a cura del Presidente in una lista aggiunta.

e) Degenti in ospedali e case di cura (artt. 51, 52 e 53 DPR 30 marzo 1957, n. 361; art. 9 Legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 10 DPR 8 settembre 2000, n. 299)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè entro giovedì 21 febbraio 2019), al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore ed è inoltrata al Comune nelle cui liste elettorali l'elettore degente è iscritto, per il tramite del direttore amministrativo del segretario del luogo di cura.
Il Sindaco di tale Comune, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
• ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione, che dovranno essere consegnati ai Presidenti di ciascuna sezione, i quali provvederanno a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;
• a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
• ad inviare, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri Comuni, ai Sindaci di tali altri Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.
L'attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione elettorale varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al Presidente del seggio unitamente alla tessera elettorale. Il Presidente del seggio avrà cura di ritirare la suddetta attestazione e di allegarla al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
Il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di cura dovrà compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, al fine di consentire ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto, do\ifà essere compilato un elenco dei votanti per ciascun seggio da costituire, sulla base della tipologia prevista dalla legge a seconda del numero di posti-letto del luogo di cura.
Infatti, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita una sezione elettorale (sezione ospedaliera) per ogni 500 posti-letto o frazione di 500.
Gli elettori degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario o di assistenza dell'Istituto di cura che ne facciano domanda (art. 52 DPR n. 36111957).
Quando nella circoscrizione della sezione elettorale esistono ospedali o case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il voto dei degenti è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un apposito seggio speciale, la cui costituzione deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura.
Il seggio speciale può essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta ad esse, per la raccolta del voto dei degenti che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine elettorali per esprimere il voto (art. 9 L. n. 136176).
Negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto), il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dall'Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) - formato dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, da uno degli scrutatori e dal segretario della sezione - alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (art. 53 DPR n. 36111957). Il Presidente del seggio deve curare che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico, sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
La procedura di cui all'art. 53 si applica anche nei confronti degli elettori degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, nonché nei confronti degli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, il cui voto sarà pertanto raccolto dal c.d. seggio volante con le modalità suindicate.

Tutte le informazioni relative alle elezioni regionali in oggetto sono disponibili sul portale dedicato (http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019), direttamente accessibile dall'homepage del sito della Regione cliccando su "2019 Elezioni regionali del 24 febbraio".

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