Entro il 16 dicembre deve essere versata la seconda rata dell’imposta IMU per l’anno 2021. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all’anno 2021.
Per il 2021 restano valide le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2020, approvate con delibera del consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2020 “Approvazione aliquote nuova IMU anno 2020.”, che possono essere consultate alla pagina https://old.comune.oristano.it/.galleries/doc-tematiche-tasse-e-tributi/Approvazione-Aliquote-nuova-IMU-2020.pdf
A differenza di quanto previsto per la rata di acconto dello scorso giugno, alla rata del saldo IMU 2021, non sono applicabili le esenzioni IMU COVID previste dai commi da 599, 600 e 601 dell’art.1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 per i seguenti immobili:
- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- Alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- Immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- Discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Pertanto, in tema di esenzioni introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria COVID restano solo:
- Esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 D.L. 104/2020)
- Esenzione per le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021 (art. 4 ter L. 106/2021).
L’IMU si paga in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso degli immobili.
Nel sito del Comune è disponibile il programma di “calcolo on-line” che permette di determinare gli importi da versare e di stampare direttamente i modelli F24 compilati con i dati necessari per il versamento, basta collegarsi al seguente link