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Scadenze TARI 2019

 23 04 2019

Tematiche: Tasse e tributi    |    Io sono: Cittadino Imprenditore

TARI 2019


La TARI è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti);

La disciplina del tributo è contenuta nell'art.1 comma 639 della Legge 147/2013 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nonché nel Regolamento IUC adottato dal Consiglio Comunale in data 11.07.2014 con delibera n. 59 e successive modifiche (da ultimo modificato la deliberazione C.C. n. 16 del 29.03.2019 -  https://old.comune.oristano.it/.galleries/doc-tematiche-tasse-e-tributi/Regolamento-IUC-anno-2019-allegato-delibera-CC-n.-16-2019.pdf).

 Presupposto  dell’imposta

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree. La superficie imponibile per l’applicazione della tassa è definita con i criteri indicati nel regolamento.
L’assoggettamento al tributo di un locale e in generale di un immobile è stabilito per la semplice idoneità a produrre rifiuti. La legge stabilisce l’obbligo del pagamento per il solo fatto di utilizzare una superficie che sia idonea alla produzione di rifiuti (insieme con la circostanza del poter fruire del servizio pubblico di raccolta e smaltimento). Ne consegue che il tributo viene pagato sulla base di una presunzione legale di produttività di rifiuti che deriva dal fatto puro e semplice dell’occupazione/detenzione di locali e aree.
L’obbligo del pagamento viene meno esclusivamente a seguito della prova documentale dell'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti in quei locali (ad es. inagibilità del locale). In altre parole, non rileva ai fini dell’esenzione, la mera dichiarazione del possessore/detentore che da atto di un fatto legato in qualche modo alla propria sfera soggettiva di esperienza e riferito alla circostanza che di fatto, per il modo e l’attenzione in cui il locale sono utilizzati, non vi sia produzione di rifiuti.  
Questa linea di ragionamento fissata da leggi e regolamenti in materia è ribadita anche dalla giurisprudenza della corte di Cassazione (da ultimo anche Cassazione del 23 gennaio 2017, ord. n. 1711).

Modalità di calcolo della TARI

Le tariffe, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2019 sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell’allegato 1 al regolamento.Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.


Calcolo utenze domestiche :

si moltiplica la superficie ( i mq.) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Esempio:        n. 4 persone che risiedono in una abitazione di 150 mq.

Parte Fissa:    tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all’anno:
tariffa fissa = € 1,98/mq x 150 mq x giorni/365= euro 297,00

Parte Variabile:    tariffa variabile moltiplicata per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all’anno:
tariffa variabile = €104.67/nucleo familiare 4 componenti x giorni/365 = €.104.67

Tributo Provinciale 5%:  euro 297,00+104,67= euro 401,67 x 5%=euro 20,08

TARI 2019:                       euro (297,00+104,67+20,08) = euro 421,75

Calcolo utenze non domestiche:

si moltiplica la superficie per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

Esempio:            negozio (categoria 2.13) di 120 mq.:

Parte Fissa:        tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all’anno
tariffa fissa = € 2,40/mq x 120 mq x giorni/365= euro 288,00

Parte Variabile    tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all’anno:
tariffa variabile = € 0,93/mq x 120 mq x giorni/365= euro 111,60

Tributo Provinciale 5% :         euro 288,00+111,60= euro 399,60 x 5%=euro 19,98

TARI 2019 :                              euro (288,00+111,60+19,98) = euro 419,58


Termini e modalità di versamento

per l’anno 2019 il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione con scadenza al 16 luglio 2019, oppure in quattro rate come di seguito indicato: prima rata 16 maggio 2019; seconda rata 16 luglio 2019; terza rata 16 settembre 2019, quarta rata 16 novembre 2019.

Nel mese di aprile il Comune invia al contribuente la lettera informativa descrittiva della propria posizione tributaria con allegati gli F24 già compilati per il versamento che dovrà essere effettuato esclusivamente in tale forma.
E'  obbligo  del  contribuente  prestare  la necessaria  diligenza  ed  attivarsi  in  caso  di  mancata ricezione dell’avviso di pagamento poiché il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall’obbligo di pagamento della tassa alle date prefissate. E difatti a partire dal 2018 la TARI deve essere versata in autoliquidazione. Questo significa che è sempre onere del contribuente provvedere al versamento entro le scadenze stabilite per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 471/1997 (la sanzione per il mancato versamento è del 30% dell’importo dovuto; salva la possibilità di avvalersi del  ravvedimento operoso).

Agevolazioni per le utenze domestiche

1.    La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o più componenti ultrasessantacinquenni, titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00 Euro;
2.    La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00 Euro;
3.    La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di € 9.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale.
4.    La tariffa si applica in misura ridotta del 40%  nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l’anno di competenza adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento (ancora in attesa di emanazione).
5.    Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, corredata della necessaria documentazione (certificazione ISEE e Sanitaria ove richiesta) da presentarsi prima del pagamento dell’ultima rata e in ogni caso entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che il contribuente non sia inadempiente con il pagamento dei tributi comunali per più di due annualità.


Riduzioni per le utenze non domestiche

1.    La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La condizione di utilizzo stagionale dell’immobile deve essere contenuta nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica se i presupposti risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare dell’impresa a pubbliche autorità.
2.    La tariffa è ridotta del 40% della parte variabile alle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione. La riduzione opera mediante compensazione sull’annualità successiva.
3.    La parte variabile della tariffa è ridotta al 50% per i fabbricati di attività produttive, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l’attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativa all’inizio o alla fine dell’attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 6 nel caso di inizio attività e di mesi 12 nel caso di fine attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.


Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera u, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nell’anno  precedente.
Per poter usufruire della riduzione dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, allegando la documentazione probatoria dell’avvio al riciclo dei rifiuti sia in termini quantitativi che qualitativi. (la disciplina relativa è contenuta all’art. 46 del regolamento IUC vigente).

Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi o frazionabili al massimo in tre distinti periodi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per l’intero anno d’imposta. La variazione dei componenti il nucleo familiare di cui al comma precedente è concessa su domanda degli interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, da presentarsi prima della scadenza dell’ultima rata e in ogni caso inderogabilmente, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio, e, confermata per gli anni successivi, qualora permangano le condizioni.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, compresi i cittadini residenti all’estero, da soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari o case di riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di un’unità.



Ricalcoli per variazioni di posizione

I ricalcoli relativi alla TARI 2019, con emissione di nuovo avviso di pagamento, dovuti a variazioni concernenti il numero dei componenti il nucleo familiare (residenti nel nucleo ma non domiciliati), a richieste di agevolazioni o riduzioni, a cessazioni o variazioni di utenza, saranno effettuati da settembre in poi. I contribuenti interessati devono provvedere a pagare la prima e la seconda rata, sospendendo il pagamento della terza e la quarta in attesa che sia loro comunicato il nuovo importo dovuto. Non è necessario, pertanto, sottoporsi a lunghe ed estenuanti code agli sportelli vista la possibilità di presentare le istanze/denunce/variazioni nei prossimi mesi. Le istanze possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo: ufficio.tari@comune.oristano.it. Anche in caso di presentazione cartacea dell’istanza, si prega cortesemente, ove possibile, di indicare un indirizzo di posta elettronica personale o di un familiare alla quale invieremo il nuovo documento.

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