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Le nuove regole per il cambio di residenza

  06 06 2012    |    Tematiche: Vita di città    |    Io sono: Cittadino

Dal 9 maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) .

MODALITA’

Per fare il cambio di residenza i cittadini devono presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli allegati, (conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno)

• per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata);
• per fax;
• per via telematica.

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) l’autore può essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, con carta nazionale dei servizi o in ogni caso con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve sempre essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che insieme a lui cambiano la residenza.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
In mancanza, deve essere conferita specifica delega a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata).

CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE

a) Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
b) In caso di convivenza anagrafica (insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione deve essere resa dal “Responsabile della Convivenza”.

REQUISITI

a) Dimora abituale nel territorio del comune, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione;
b) Regolarità del soggiorno (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea);


La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.
L’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno.
In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza dell’indirizzo stesso.

DOCUMENTI RICHIESTI

1) Dichiarazione anagrafica, su modello allegato, sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni. In mancanza, deve essere conferita specifica delega a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata).
2) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente trasferiscono la residenza;
3) Codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che richiedono la residenza;
4) Estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati alle persone che chiedono il cambio di residenza. Ciò è necessario ai fini dell’aggiornamento degli archivi della Motorizzazione Civile che entro 180 giorni dalla richiesta provvederà all’invio dei tagliandi, con l’indicazione del nuovo indirizzo, da applicare sui relativi documenti.
5) In caso di trasferimento dall’estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, occorre esibire documenti originali che ne dimostrino la composizione. Detti documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza e devono essere in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione.
Per gli stranieri oltre al passaporto e al documento di riconoscimento in corso di validità:
6) Permesso di soggiorno in corso di validità o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestanti l’avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge;
7) Nel caso di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre esibire: il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione; oppure la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso soggiorno.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A.

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B.

In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).

La decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

L’Ufficiale di Anagrafe, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, e sarà invitato contestualmente a presentare entro dieci giorni per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Detta comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di Oristano dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO

SERVIZI DEMOGRAFICI – Ufficio Anagrafe – P.zza Eleonora d’Arborea, 44
tel. 0783 791450/791452/791453.
Orario di apertura al pubblico
Da lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

INDIRIZZO POSTALE
Comune di Oristano – Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe- Piazza Eleonora d’Arborea, 44 09170 Oristano; –
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe - P.zza Eleonora d’Arborea, 44 Oristano

E-MAIL semplice: protocollo@comune.oristano.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: istituzionale@pec.comune.oristano.it

Responsabile del Procedimento – funzionario amministrativo: Antonella Salaris
Tel. 0783 791453 – e.mail: antonella.salaris@comune.oristano.it
Referenti:
Maria Antonietta Nulchis Istruttore amministrativo tel. 0783 791458 antonietta.nulchis@comune.oristano.it 
Collaboratore amministrativo: Carlo Cossu - tel. 0783 791450/452 carlo.cossu@comune.oristano.it

Sportello Anagrafe - tel. 0783 791458
Referenti:
Cristina Poddighe - Istruttore Amministrativo - tel. 0783791458
Maria Antonietta Nulchis Istruttore amministrativo tel. 0783 791458/452 antonietta.nulchis@comune.oristano.it 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Scarica gli allegati:

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