Entro 60 giorni dalla data in cui hai iniziato ad occupare il nuovo immobile a Oristano, sei tenuto a presentare la dichiarazione originaria della TASSA RIFIUTI. A tal fine ti sarà sufficiente recuperare alcuni dati, quali la superficie complessiva dei locali da dichiarare (ed eventualmente la superficie delle pertinenze ad essi collegati come ad esempio box, garage, cantine e locali di deposito), i dati catastali degli immobili, il numero degli occupanti (sia residenti che non residenti) ed ovviamente la data in cui hai iniziato ad occupare i nuovi locali in Oristano.
Queste informazioni, unitamente ai tuoi dati anagrafici, dovranno essere inserite nell’apposito modulo di dichiarazione reperibile presso l’Ufficio Tributi (o al link https://old.comune.oristano.it/.galleries/doc-modulistica/DENUNCIA-TARI-UTENZA-DOMESTICA.pdf )
Come per il caso precedente sei tenuto a comunicare all’Ufficio Tributi alcune informazioni necessarie alla corretta quantificazione del tributo. Oltre alla nuova residenza dovranno essere comunicati, ad esempio, le metrature dei locali occupati ed i dati catastali. La comunicazione va fatta entro 60 giorni dal trasferimento per evitare di incorrere in sanzioni.
Devi comunicare la cessazione con il modulo di cessazione a disposizione presso l’Ufficio Tributi (o al link https://old.comune.oristano.it/.galleries/doc-modulistica/Cessazione-utenza.pdf), entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
I contribuenti sono tenuti a comunicare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo come ad esempio l’inizio di una nuova occupazione in aggiunta a quanto già precedentemente dichiarato. La comunicazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell’evento, può essere effettuata attraverso il modulo di dichiarazione.
Le abitazioni vuote, ma con utenza elettrica attiva pagano la TARI. Se proprio non si vuole pagare bisogna staccare le utenze.
Il Regolamento Comunale chiarisce che il tributo è dovuto da chi occupa o detiene i locali a condizione che l’occupazione sia superiore a 6 mesi. In questo caso, quindi, è necessario stabilire se la locazione ha durata superiore ai 6 mesi e se così fosse il soggetto passivo del tributo deve necessariamente essere un inquilino e non il proprietario dell’immobile.
Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Relativamente ad attività specificamente individuate dal Regolamento Comunale , qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate dal medesimo Regolamento.
Ancorché utilizzata saltuariamente, l’abitazione è soggetta al pagamento del tributo. Secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
Le dichiarazioni, se non presentate dal diretto interessato, possono essere presentate anche da soggetti diversi dal dichiarante, purché siano provvisti di apposita delega e delle copia del documento di identità del dichiarante.
In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa all’Ufficio Tributi tramite posta raccomandata o posta elettronica, sempre allegando alla dichiarazione stessa una copia del documento di identità del dichiarante.
No. La normativa TASSA RIFIUTI esclude tassativamente questa ipotesi, precisando che il tributo deve essere assolto da colui il quale occupa o detiene i locali a qualsiasi titolo. L’unico caso in cui il proprietario dell’immobile rimane titolare del tributo si verifica quando la locazione o la disponibilità dei locali concessi ad altri soggetti è inferiore a 6 mesi, nel corso dell’anno.
Nel caso l’immobile sia privo di utenza elettrica (o questa sia stata slacciata) è possibile presentare una dichiarazione di variazione chiedendo la sospensione del pagamento del tributo.
No, la tariffa della TARI è unica ed è quella dell'attività economica prevalente. Per determinarla si utilizza il codice ATECO indicato dal contribuente nella propria dichiarazione TARI ovvero in mancanza la descrizione dell’attività svolta nelle superfici soggette al tributo
Si. La TARI in precedenza era dovuta dal titolare dell'attività economica ma adesso è dovuta da lei in quanto attuale occupante/detentore delle superfici. Nel caso in cui nei locali non venga esercitata alcuna attività, su richiesta del contribuente, potrà essere cambiata la classe di appartenenza del tributo nella categoria, con tariffa più bassa, di magazzino o deposito. Se non si vuole pagare la TARI bisogna staccare completamente l’utenza elettrica.
La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse. La decisione dell'utente di non utilizzare il servizio, che gli viene tuttavia messo a disposizione, non comporta l'esonero dal tributo.
Si. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'utente non comporta l'esonero dal tributo.
Le abitazioni vuote ma con utenza elettrica attiva pagano la TARI
La stanza dove svolge l'attività professionale verrà tassata con la tariffa dell'utenza non domestica corrispondente (ad esempio: studio professionale), mentre al resto della casa si applicherà la tariffa delle utenze domestiche. Si deve segnalare questa situazione compilando il modello di dichiarazione TARI per le utenze domestiche ed utilizzando il campo note per descrivere l’attività svolta nell’abitazione. Si ricorda inoltre di indicare separatamente la superficie dell'abitazione e quella della stanza adibita ad attività professionale.
No, non è possibile. Uno dei comproprietari dovrà assumersi il compito di presentare all'Ufficio TARI la dichiarazione TARI a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. Nel modello il soggetto prescelto indicherà se stesso come dichiarante ed inoltre indicherà il nominativo degli altri comproprietari nel campo note del modello per spiegare la situazione. Il Comune invierà l'avviso di pagamento al solo dichiarante, mentre gli altri eventualmente risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Si ricorda che la dichiarazione TARI verrà presentata da una sola persona che risulterà l'intestataria del tributo e che indicherà nel modello i nominativi di tutti i presenti nell'abitazione.
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento in misura superiore a quanto dovuto, il rimborso all'ufficio tributi può essere richiesto entro 5 anni dal pagamento. Tutte le somme inferiori a 150 euro dovute a titolo di rimborso saranno oggetto di compensazione sulle somme eventualmente dovute dall’utente per lo stesso tributo, per le annualità successive. La compensazione viene autorizzata dall’Ufficio e non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
Le norme statali, il regolamento comunale di applicazione e le tariffe per l’anno in corso sono pubblicate in un’altra pagina di questa stessa sezione del sito internet del Comune dedicata al Servizio Tributi.
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP e Canone installazione mezzi pubblicitari CIMP
Se l’immobile in cui vai a vivere ha un passo carrabile devi effettuare la voltura della concessione presso l’Ufficio Tributi. Allo stesso modo per il vecchio immobile l’utenza dovrà essere volturata al nuovo proprietario
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, puoi versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una sanzione ridotta e di interessi utilizzando la procedura prevista dal "ravvedimento operoso" in modo da evitare che vengano applicate dall'Ufficio sanzioni piene.
Nel Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche pubblicato nella sezione COSAP del sito del Comune trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno. (https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-regolamenti/Regolamento-Canone-Occupazione-Spazi-ed-Aree-Pubbliche-_-C.O.S.A.P..pdf )
Il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto al Comune da parte di chi occupa spazi e aree pubbliche (ad. es. strade, piazze etc.). Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
La tariffa è graduata a seconda dell’importanza e dell’ampiezza dell’area occupata. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati. Le occupazioni possono essere permanenti (ad es. i passi carrabili) o temporanee (ad es. commercio ambulanti).
Il canone è corrisposto in autotassazione e pertanto spetta al Cittadino-Utente effettuare la denuncia relativa all’occupazione di suolo pubblico e versare il corrispettivo del canone. Il canone maggiorato delle sanzioni previste nel regolamento comunale è dovuto anche per le occupazioni abusive.
Anche in questo caso sei tenuto al pagamento del COSAP per l’area occupata dalle impalcature.
Verifica nel regolamento comunale (https://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-regolamenti/Regolamento-per-lapplicazione-canone-pubblicita.pdf ) tutte le fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari per le quali sei tenuto a fare la dichiarazione e il pagamento e soprattutto leggi attentamente l’art. 9 nel quale sono specificate tutte le ipotesi in cui la tua pubblicità va esente dal pagamento. Infatti negli ultimi tre anni molti casi di diffusione di messaggi pubblicitari sono stati progressivamente esentati dal pagamento o comunque agevolati con riduzioni tariffarie.
Rivolgiti all’Ufficio di via Garibaldi, 7 (Ufficio Tributi Comunale) – tel./fax 0783/791557 email ufficiotributiminori@comune.oristano.it dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
Se la casa in cui vai a vivere come residente ivi domiciliato è di tua proprietà godrai di esenzione IMU/TASI; diversamente come inquilino sarai soggetto al pagamento della TASI (30% - il 70% è a carico del proprietario).
Se entrambe le case sono di tua proprietà come abbiamo detto benefici dell’esenzione IMU/TASI per la nuova casa e per la vecchia abitazione/residenza dovrai pagare il tributo (salvo l’esenzione per altre casistiche)
Sei tenuto a pagare la quota relativa ai mesi per i quali sei stato proprietario. In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (ad esempio venduta una casa e comprata un’altra), bisogna pagare l’IMU sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso).
Occorre poi, se dovuta, presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto n. 23899 del 30.10.2012 .
In tale decreto sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione la quale è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibìli dal comune.
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, puoi versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una sanzione ridotta e di interessi utilizzando la procedura prevista dal "ravvedimento operoso" in modo da evitare che vengano applicate dall'Ufficio sanzioni piene.
Chiedi al comune al quale sono stati versati erroneamente i tributi il riversamento delle somme al comune di Oristano (comune di competenza).
Il regolamento comunale per l’applicazione della IUC (art. 11) stabilisce una aliquota agevolata per gli immobili locati con contratti stipulati secondo i criteri di determinazione del canone stabiliti dagli accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative. Nel Comune di Oristano rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art. 2, comma 3, L. 431/98), i contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Nel caso di decesso del contribuente proprietario, l’obbligo del pagamento delle imposte o tasse ricade inevitabilmente in capo agli eredi. Bisogna capire quando esattamente scatta l’obbligo a carico degli eredi. IMU e TASI di quell’anno di imposta saranno relative a due differenti periodi temporali. Per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento va intestato al deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento va intestato all’usufruttuario oppure a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Sostanzialmente si va a pagare la metà delle imposte corrispondenti.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Non esistendo un’aliquota unica, potrebbe verificarsi il caso di aliquote differenziate per uno stesso immobile sia per la presenza di comproprietari con requisiti diversi, sia perchè durante l’anno possono cessare i requisiti richiesti per le aliquote agevolate. Per suddividere l’imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero immobile, applicando l’aliquota prevista nel suo caso e successivamente calcolare l’importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Per suddividere l’imposta per periodi di possesso, bisogna dividere l’importo dovuto per l’intero anno per dodici e moltiplicare il risultato per il numero dei mesi di possesso dell’immobile. Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.
Se la casa non viene locata continua ad avere l’esenzione come abitazione principale