I cittadini stranieri che vivono a Oristano e hanno già la residenza hanno gli stessi diritti e i doveri dei cittadini oristanesi.
Chi invece si trasferisce in città deve osservare alcune semplici regole.
I cittadini provenienti da paesi dell'Unione Europea, oltre alla dichiarazione di residenza, occorre dimostrare le risorse conomiche tali da consentire il trasferimento di residenza e il sostentamento: un contratto di lavoro o il possesso di risorse che comunque consentano il sostentamento.
Gli studenti che desiderano freuqnetare corsi di studio a Oristano o nel territorio occorre dotarsi del certificato di iscrizione all'istituto scolastico scelto.
I cittadini provenienti da paesi non appartenente all'Unione Europea devono dimostrare di essere in regola con il personesso di soggiorno (che deve essere in corso di validità o per il quale è stata chiesto il rilascio o il rinnovo).
La dichiarazione di Residenza va trasmessa al Protocollo del Comune, oppure via fax, o, infine, via mail tramite PEC.
Acquisto della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana può essere acquistata come da seguito meglio specificato:
a) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NASCITA – JUS SOLI
L’applicazione del principio dello “jure soli”, cioè l’attribuzione della cittadinanza italiana per il solo evento della nascita avvenuta su suolo italiano, è una ipotesi residuale.
Ne ha diritto:
1) il figlio di ignoti nato in Italia;
2) il figlio di genitori entrambi apolidi. I genitori debbono dimostrare il loro “status” di apolidi presentando all’ufficiale di stato civile la certificazione rilasciata dal Ministero dell’Interno dalla quale risulti la loro condizione di apolidia;
3) il figlio di genitori stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza per la legge del loro Stato di appartenenza.
Adempimenti dell’ufficiale dello stato civile
1) Figlio di ignoti nato in Italia
L’ufficiale dello stato civile forma l’atto di nascita utilizzando le formule per la filiazione non riconosciuta previste dal formulario, indicando nell’atto stesso che al minore viene attribuita la cittadinanza italiana in applicazione dell’art. 1, comma 1 - lett. b) della legge n. 91/1992.
Comunica la nascita all’anagrafe e la cittadinanza decorre dalla nascita.
2) Figlio di genitori apolidi
I genitori al momento della dichiarazione di nascita debbono presentarsi all’ufficiale dello stato civile con la certificazione rilasciata dal Ministero dell’interno dalla quale risulta la loro condizione di apolidia. L’ufficiale dello stato civile fa risultare nell’atto di nascita tale circostanza ed attribuisce al nato la cittadinanza italiana, indicandolo nel corpo dell’atto.
Comunica la nascita all’anagrafe e la cittadinanza decorre dalla nascita.
3) Figlio di genitori stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza
I genitori al momento della dichiarazione di nascita o in un momento successivo chiederanno che al figlio sia attribuita la cittadinanza italiana, comprovando la richiesta con la documentazione rilasciata dal proprio Consolato attestante che in base alla legge del loro Stato non possono trasmettere la cittadinanza posseduta.
L’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di nascita, forma l’atto, e procede alla comunicazione anagrafica, iscrivendo il minore come cittadino non italiano. L’ufficiale dello stato civile invia poi al Ministero dell’interno una richiesta di accertamento dell’attribuzione della cittadinanza italiana al nuovo nato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 - lett. b) della legge n. 91/1992.
Il Ministero dell’interno, eseguite le opportune verifiche, invia all’ufficiale dello stato civile il risultato dell’accertamento.
L’ufficiale dello stato civile trascriverà l’esito dell’accertamento che riconosce l’attribuzione della cittadinanza nel registro della cittadinanza per annotarla sull’atto di nascita del figlio.
La cittadinanza decorre dalla nascita.
Il caso in esame riguarda il figlio straniero riconosciuto dai genitori o dal genitore italiano quando egli sia minorenne.
La dichiarazione di riconoscimento determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del minore straniero ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 91/1992.
La decorrenza da attribuire all’acquisto della cittadinanza italiana, conseguente al riconoscimento, retroagisce al momento della nascita.
Per formalizzare tale acquisto automatico occorrerà attestare tale accadimento mediante “attestazione sindacale” su segnalazione dell’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto il riconoscimento.
Tale attestazione sindacale andrà trascritta nei registri di cittadinanza e annotata sull’atto di nascita del minore.
Il caso in esame riguarda il figlio straniero maggiorenne nato fuori dal matrimonio riconosciuto dal padre o dalla madre di cittadinanza italiana.
La dichiarazione di riconoscimento non determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero maggiorenne.
La legge prevede la possibilità di eleggere entro un anno dal riconoscimento la cittadinanza per filiazione.
La manifestazione della volontà di voler acquistare la cittadinanza italiana sarà ricevuta dall’ufficiale dello stato civile e spetterà al Sindaco accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per riprodursi degli effetti.
Tale esito di accertamento andrà trascritto nei registri di cittadinanza e annotato sull’atto di nascita dell’interessato, che se nato all’estero, dovrà essere trascritto.
Analoga situazione si determina per il figlio maggiorenne, dichiarato con provvedimento giudiziario o nei cui confronti sia intervenuto il riconoscimento di efficacia di un provvedimento straniero che stabilisce il rapporto di filiazione naturale.
Quando la paternità o maternità non possono essere dichiarate dall'autorità giudiziaria, ma questa riconosca, con proprio provvedimento, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento o agli alimenti, l'interessato può avvalersi della stessa procedura per acquistare la cittadinanza italiana.
L’acquisto della cittadinanza opera dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione, trattandosi di atto di elezioni.
L’art. 3 della legge n. 91/1992 stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, sia nel caso di adozione legittimante che nell’adozione nei casi particolari.
Se lo Stato da cui proviene il minore ha ratificato la Convenzione dell’Aia, e l’adozione è stata pronunciata all’estero, il Tribunale dei minori emette un decreto con cui ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione.
Nel caso il minore sia entrato senza provvedimento di adozione, e la stessa debba essere perfezionata in Italia, il Tribunale dei minori riconosce il provvedimento straniero come affido preadottivo e, trascorso un anno, emette sentenza di adozione.
Se il Paese di provenienza del minore non ha ratificato tale Convenzione, il Tribunale dei minori deve eseguire un esame più approfondito del provvedimento straniero ed, alla fine degli accertamenti, lo dichiara efficace in Italia.
Secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 3, della legge 184: “il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile”.
Il Ministero dell’Interno, con propria circolare n. K.28 del 13.11.2000, ha precisato che la trascrizione del decreto di adozione nei registri di stato civile non ha natura costitutiva, ma ha mera funzione di pubblicità dell’atto stesso, e che quindi, una volta trascritto, ha efficacia “ex tunc”, e pertanto “esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva dalla data della sua pronuncia”.
In concreto, l’acquisto della cittadinanza da parte del minore decorre dalla data della sentenza estera di adozione.
L'attestazione sindacale prevista dall'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 che caratterizza tutti gli acquisti automatici della cittadinanza in questa tipologia di adozione NON ha più ragion d'essere poiché se il titolo costitutivo dello status civitatis, che è il provvedimento straniero di adozione, acquista efficacia ex tunc solo con la trascrizione nei registri dello stato civile.
Nel caso in cui l'adozione all'estero sia considerata come inizio dell'affidamento preadottivo e l'adozione definitiva sia pronunciata con sentenza dal Tribunale per i Minorenni italiano, poiché l’efficacia dell’adozione non è legata alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione, l’automatismo legato alla pronuncia del Tribunale italiano andrà attestato dal Sindaco, previa segnalazione da parte dell’Ufficiale dello stato civile.
Uguale adempimento sarà effettuato in caso di adozione in casi particolari: trascrizione della sentenza, annotazione, attestazione sindacale, e successiva annotazione.
Come precisato dal Ministero dell’Interno nel “Massimario di stato civile” per data della sentenza si deve intendere la data del deposito presso la cancelleria del tribunale.
Per il cittadino straniero che sia nato in Italia e vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, la legge determina la possibilità di un acquisto della cittadinanza italiana attraverso una particolare procedura, più favorevole rispetto a quella che prevede la concessione della cittadinanza per decreto presidenziale.
Per effetto dell’art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ufficiale di stato civile, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età degli interessati deve tempestivamente comunicare la possibilità di presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno di età.
In mancanza della predetta comunicazione gli interessati potranno esercitare il diritto di voler acquistare la cittadinanza italiana anche oltre il compimento del 19° anno d’età.
In ogni caso per l'acquisto della cittadinanza italiana è richiesta una dichiarazione con la quale l'interessato esprime la volontà di divenire cittadino italiano, dichiarazione che va resa dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l’interessato risiede.
L'acquisto che consegue, è efficace a seguito dell'accertamento positivo del Sindaco.
L'acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ha adempiuto alle formalità richieste.
L’art.14 della legge n. 91/1992 prevede che il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diviene cittadino se convive con esso.
Affinché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto due requisiti:.
4) il rapporto di filiazione
5) la convivenza con il genitore.
L’art. 12 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/1993) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva e attestata con idonea documentazione.
Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto del genitore.
Se interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
La circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 dell’11 novembre 1992 precisa che la convivenza al momento in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza deve risultare dall’inserimento del figlio minore nello stato di famiglia del genitore, o da altra idonea documentazione.
Tuttavia si verificano casi in cui il concetto di convivenza risulta di non facile determinazione. Infatti, sono sempre più frequenti casi in cui i coniugi vivono separati per motivi di lavoro o altro e i figli trascorrono il proprio tempo con l’uno o con l’altro genitore, oppure casi in cui i figli non convivono con i genitori, ad esempio per motivi di studio.
Occorrerà valutare pertanto tali situazioni volta per volta e la valutazione dovrà quindi tener conto della stabilità del rapporto instaurato con l’uno piuttosto che con l’altro genitore sì da verificare appunto l’effettiva convivenza.
La cittadinanza decorre dallo stesso giorno in cui lo ha acquistato il genitore.
L’art. 14 prevede, anche, la possibilità per il soggetto investito durante la minore età della nostra cittadinanza che vi possa rinunciare una volta divenuto maggiorenne, sempre se in possesso di altra cittadinanza.
Per il cittadino straniero o apolide il cui padre o madre, oppure uno dei nonni, sia nato cittadino italiano, la legge determina la possibilità di un acquisto della cittadinanza italiana attraverso una particolare procedura, più favorevole rispetto a quella che prevede la concessione della cittadinanza per decreto presidenziale.
Il cittadino straniero, in possesso di tali requisiti, deve soddisfare alcune condizioni che riguardano la residenza legale da almeno due anni in Italia al raggiungimento della maggiore età.
Per l'acquisto della cittadinanza italiana è richiesta una dichiarazione che l’interessato deve rendere entro il 19° anno di età innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
L'acquisto che consegue è efficace a seguito dell'accertamento del Sindaco che sarà poi trascritto ed annotato a margine dell’atto di nascita del soggetto.
L'acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ha adempiuto alle formalità richieste.
Questa modalità di acquisto si estende anche agli apolidi legalmente residenti in Italia e ai rifugiati, riconosciuti tale dallo Stato Italiano (art. 16, legge n. 91/1992).
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato o unito civilmente con un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/1992 se:
6) risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni dopo il matrimonio o l’unione civile (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); se il coniuge o la parte dell’unione civile è stato/a naturalizzato/a cittadino/a italiano/a, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge o della parte dell’unione civile (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
7) è stato residente all’estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio o dell’unione civile, ed attualmente risiede legalmente in Italia (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
8) è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).
Importante: dal momento della presentazione e fino all’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, è necessaria la costanza del regime matrimoniale vale a dire l’assenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili ovvero di separazione legale.
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
4) per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
5) per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.
Il termine entro cui concludere il procedimento di riconoscimento della cittadinanza si estende a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Entro 6 mesi dall’avvenuta notifica del decreto di conferimento spetta all’ufficiale dello stato civile ricevere il giuramento da parte dello straniero formando un atto di stato civile e di trascrivere il decreto.
Trascorsi 6 mesi dalla data della notifica del decreto, l’interessato non può prestare il giuramento se non dopo aver provato di possedere ancora i requisiti determinati dalla legge, mediante l’invio di ulteriore documentazione al Ministero dell’Interno.
L’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di conferimento della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell’Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti:
Nota bene: lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei paesi terzi di residenza dovrà allegare alla voce “Certificato Penale” i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età).
Attenzione: qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce “Documento generico” breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).
Lo Stato italiano concede allo straniero che è residente in Italia da un determinato periodo la cittadinanza italiana.
In base all’art. 9 della legge n. 91/1992 può essere concessa alle seguenti condizioni:
Condizioni Residenza legale Note
a) straniero, il cui padre o madre o nonno sia stato 3 anni
cittadino italiano per (= alla) nascita
b) straniero nato in Italia 3 anni
c) straniero maggiorenne adottato 5 anni Da computare dopo l’adozione
da cittadino italiano
d) straniero che ha prestato servizio 5 anni Anche se all’estero
alle dipendenze dello Stato (non rileva la residenza legale in Italia)
e) cittadino di Stato membro della Comunità 4 anni
europee
f) apolide 5 anni
g) straniero 10 anni
h) straniero affiliato (prima della l. 4 7 anni Dopo l’affiliazione
maggio 1983, n. 184) da cittadino italiano (1)
i) straniero che ha reso eminenti servizi all’Italia
l) quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato forma: decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri
È subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).
Dalla data della domanda fino alla conclusione del procedimento NON è consentito il trasferimento della residenza all’estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza.
Quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dal D.L. 382/1989, convertito in Legge n.8/1990, come confermati dall’art.2 della legge 549/1995.
Qualora il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto D.L. potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.
Casi di rigetto della domanda:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
Il termine entro cui concludere il procedimento di riconoscimento della cittadinanza si estende a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Entro 6 mesi dall’avvenuta notifica del decreto di conferimento spetta all’ufficiale dello stato civile ricevere il giuramento da parte dello straniero formando un atto di stato civile e di trascrivere il decreto.
Trascorsi 6 mesi dalla data della notifica del decreto, l’interessato non può prestare il giuramento se non dopo aver provato di possedere ancora i requisiti determinati dalla legge, mediante l’invio di ulteriore documentazione al Ministero dell’Interno.
L’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.
(1) La fattispecie dovrebbe, probabilmente (in relazione al tempo trascorso), considerarsi esaurita (anche se la probabilità non va assunta in termini assoluti), essendo l’istituto dell’affiliazione stato abrogato dall’art. 77 l. 4 maggio 1983, n. 184.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di conferimento della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell’Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it .
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti:
Nota bene: lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei paesi terzi di residenza dovrà allegare alla voce “Certificato Penale” i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età).
Per ogni ulteriore informazione, scrivere a : stato.civile@comune.oristano.it
Il Comune di Oristano dispone di un servizio di assistenza agli stranieri attivo presso l’Informacittà.
Il servizio fornisce assistenza agli stranieri nella compilazione dell’istanza mettendo a disposizione un mediatore culturale.
Un altro adempimento necessario per il cittadino straniero è la comunicazione al Ministero dell’Interno e alla Questura locale tramite il kit banda gialla reperibile negli Uffici Postali.
UFFICIO INFORMACITTA’
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 - martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Piazza Eleonora d'Arborea Palazzo Campus-Colonna - 09170 Oristano
Telefono: 0783 791628 | Fax: 0783 72460
E-mail: informacitta@comune.oristano.it