L'istituto dell'adozione ha per fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. Ogni bambino, infatti, ha diritto di essere amato e di crescere nella propria famiglia. L'adozione non è stata istituita in favore degli adulti, ma nasce con il preciso obiettivo di tutelare i minori in stato di abbandono.
Quando un bambino risulta solo e senza nessuno che possa prendersi cura di lui, ha diritto ad una famiglia adottiva. Con l’adozione il minore adottato diviene a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Il Tribunale per i Minorenni dichiara adottabili i minori che si trovano in stato di abbandono e privi di cure materiali e morali da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’adozione può essere Nazionale o Internazionale.
La richiesta d’adozione può essere presentata contestualmente in più Tribunali purché se ne dia notizia agli altri.
Presentare una domanda di "adozione nazionale" significa dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino, presente sul territorio italiano e dichiarato in stato d’adottabilità. Il Tribunale presso cui è stata presentata la domanda si limita a valutare, attraverso l’indagine psicologica e sociale effettuata dai Servizi Territoriali, le caratteristiche della coppia disponibile per un eventuale abbinamento con un minore. La disponibilità all’adozione decade dopo tre anni dalla data di presentazione della domanda in Tribunale. È necessario rivolgersi al Tribunale, poco prima della scadenza, per chiedere informazioni su quanto occorre fare per rinnovare la disponibilità della coppia.
Nel caso di "adozione internazionale", il bambino, per il quale è stato accertato lo stato d’abbandono nel proprio paese d’origine è dichiarato adottabile dagli organi competenti del proprio paese. A seguito della domanda, il procedimento si conclude con un decreto d’idoneità emesso dal Tribunale per i Minorenni, a seguito di un’istruttoria effettuata dal servizio sociale e dal servizio psicologico. La dichiarazione d’idoneità ha una validità temporale di un anno, entro tale periodo la coppia deve rivolgersi ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per l’adozione internazionale.
Quasi tutti gli Enti Autorizzati organizzano incontri informativi per le coppie sulle procedure d’adozione dei paesi in cui loro operano, sulla realtà dell'adozione internazionale e, in collaborazione con psicologi ed altri esperti, preparano la coppia al ruolo di genitore adottivo di un bambino d'origine straniera
Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, ma anche coloro che hanno convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni prima del matrimonio.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale e neppure di fatto.
Per poter adottare un bambino sono necessari alcuni requisiti:
Per manifestare la propria disponibilità all’adozione nazionale e/o internazionale, è necessario fare richiesta formale al Tribunale per i Minorenni. La modulistica per effettuare la domanda può essere richiesta al servizio psicologico, presso il quale è possibile è possibile effettuare un colloquio d’orientamento che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie inerenti l’iter adottivo.
L’adozione nazionale non prevede costi, mentre per quella internazionale essi variano a seconda del paese d’origine del minore che s’intende adottare.
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