Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (articolo 2 L. 149 del 28 marzo 2001 a modifica della L. 184/83).
Il Comune promuove e sostiene l’affido come modalità che consente a bambini e ragazzi in difficoltà di godere di un ambiente familiare accogliente, rispettoso e disponibile nel quale crescere. La finalità principale è il reinserimento del minore nella famiglia d’origine.
L’affido può essere consensuale, quando attivato con il consenso della famiglia d’origine e sentito anche il bambino coinvolto, se ha compiuto 12 anni o se comunque opportuno; oppure giudiziale quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni in mancanza dell’assenso dei genitori.
La disponibilità degli affidatari può essere diversa, infatti, l’affido può essere a tempo pieno, ma anche a tempo parziale (solo diurno, o limitato ad alcuni giorni, settimane ecc.) oppure può esplicarsi attraverso forme di sostegno temporaneo, come per esempio alcune ore in alcuni pomeriggi della settimana.
L’affido prevede sempre la predisposizione di un progetto, che individui le motivazioni per cui viene attivato, il periodo presumibile di durata, i rapporti tra famiglia d’origine e famiglia affidataria, le modalità di vigilanza ecc.
Le persone e le famiglie che danno la propria disponibilità come affidatari saranno inseriti, dopo aver effettuato un percorso conoscitivo svolto dall’assistente sociale e dallo psicologo, nella banca dati del Comune. L’indagine sociale e psicologica è fondamentale per una conoscenza approfondita della complessiva realtà familiare dei potenziali affidatari e per valutare l’abbinamento con il minore.
Le caratteristiche fondamentali dell'affidamento familiare sono:
I minori possono essere affidati a parenti o a famiglie che non hanno con loro nessun rapporto di parentela. Possono diventare affidatarie coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole. Non esistono particolari vincoli d’età degli affidatari rispetto al minore affidato.
L'affidamento può essere consensuale, nel caso sia condiviso e approvato dai genitori, o giudiziale nel caso sia disposto dell'Autorità Giudiziaria e si ottiene su richiesta della famiglia naturale al servizio sociale del Comune e/o su proposta del servizio stesso o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
I genitori che si trovano in situazioni di difficoltà e ritengono di aver bisogno di una famiglia affidataria che possa essere di supporto nella gestione dei figli, possono contattare il servizio sociale e quello psicologico.
Le persone singole o le coppie che si rendono disponibili all’affidamento familiare, possono dare la propria disponibilità presentando una formale richiesta al Tribunale per i Minorenni o al servizio sociale e psicologico comunale, presso il quale sono disponibili i moduli per effettuare la richiesta.
È prevista l’erogazione, da parte dell'Amministrazione, di una retta affido a sostegno economico delle famiglie affidatarie
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