È un contributo economico a sostegno della maternità concesso dal Comune. L'importo dell'assegno di maternità varia di anno in anno ed è erogato per un periodo di cinque mesi. L'assegno spetta per ogni bambino nato o minore adottato o in affidamento preadottivo, e non è cumulabile con l’assegno di maternità concesso dallo Stato (art. 49, comma 8, Legge 488/99).
Si rivolge a madri disoccupate, prive di copertura previdenziale al momento del parto e a nuclei familiari, con minimo 3 minori a carico, che non superano un reddito stabilito dalla normativa.
Entro sei mesi dalla nascita del figlio occorre presentare la dichiarazione dei redditi dei componenti del proprio nucleo familiare presso un CAF (Centro di assistenza fiscale). Il CAF rilascerà un modulo che andrà presentato all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, sempre entro i sei mesi dalla nascita del bambino. Sarà cura del Protocollo Generale trasmettere la richiesta agli uffici competenti per la verifica dei requisiti. I risultati della verifica verranno poi comunicati al CAF che provvederà a sua volta a trasmettere i dati all’INPS per l’erogazione dell’assegno.
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