La legge 8 novembre 1991, n. 381 ha istituito la categoria delle cooperative sociali individuando nella "società cooperativa" lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, attraverso le quali permettere l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. Le cooperative sociali, dunque, uniscono al proprio interno l'efficacia economico-gestionale e l'efficacia dei servizi erogati con le finalità prettamente sociali di tipo solidaristico-promozionale verso le fasce più deboli della popolazione.
Pur operando nei servizi alla persona e pur essendo connotate statutariamente dai fini sociali, queste particolari società sono state sempre sensibili a una organizzazione aziendale molto prossima a quella del mercato. Le cooperative sociali, tuttavia, restano una delle realtà più vive del Terzo Settore.
Le cooperative sociali sono suddivise in due grandi categorie:
A livello regionale le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, che istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali.
L'Albo regionale delle cooperative sociali è istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
L' iscrizione all' Albo regionale costituisce condizione per l' accesso alle convenzioni e per l' ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge.