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Sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche

Incidente ViaCagliari-Gennargentu-Amsicora

Cosa sono

Sono delle apparecchiature che rilevano l’attraversamento dell’incrocio quando il  semaforo proietta luce rossa (è assolutamente escluso il rilevamento con la luce gialla) e, altresì, vengono rilevate quelle violazioni della segnaletica orizzontale (rispetto delle corsie) nell’area semaforica.

 

Dove sono

In questa città sono stati installati 2 impianti di rilevazione delle infrazioni nei seguenti incroci:

Via Cagliari/Gennargentu/Torino/Amsicora;

Via Nazionale/Martiri del Congo.

Gli incroci sono stati scelti in base a diversi criteri fra cui:

  1. le caratteristiche plano-altimetriche dell’incrocio (presenza di diverse strade confluenti),
  2. dei volumi di traffico (trattandosi di strade di accesso alla città i volumi sono elevati),
  3. dell’incidentalità della strada (i sinistri rilevati nella via Cagliari, anche con i pedoni coinvolti, sono notevoli)

Negli incroci sopra indicati transitano mediamente circa 2500 veicoli/ora nella fascia oraria 12,00-14,00 (dati indagine PUM)

 

Principali documenti a corredo

Deliberazione della Giunta Comunale n.31/15 di autorizzazione all’installazione;

Determinazione n.2611/2015 di approvazione dislocazione e progetto esecutivo;

Le apparecchiature sono state acquistate nell’ambito del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale finanziato dal Ministero dei Trasporti e coordinato dalla Regione Sardegna, sono, quindi, di proprietà del Comune di Oristano e non viene corrisposto alcun aggio a terzi.

I 2 sistemi sono omologati con omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1929 del 3.4.2013, sono stati installati il 24.09.2015 e, dopo un periodo di sperimentazione sono entrati in funzione il 04.11.2015.

Per ciascun impianto è presente:

  1. la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore;
  2. la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore;
  3. il certificato di taratura degli impianti rilasciato da laboratorio di taratura accreditato;

 

Cosa dice il codice della strada

l’Art. 41. Segnali luminosi, recita:

comma 10Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

Comma 11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

 

l’art. 146 Violazione della segnaletica stradale, così disciplina:

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

N.B. Qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della notifica si ha diritto alla riduzione del 30% dell’importo.

 

Punti della patente

La violazione per il passaggio con il semaforo rosso comporta la detrazione di 6 punti dalla patente di guida. Deve essere tenuto presente che i punti in dotazione a ciascun titolare di patente sono 20. Se non si commettono infrazioni ogni due anni vengono accreditati ulteriori 2 punti fino ad un massimo di 30. Quindi, se il titolare ha accumulato 30 punti e passa con il semaforo rosso gli verranno sottratti 6 punti ed andrà a 24. Il proprietario dell’auto, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, deve comunicare all’autorità che ha emesso la multa (all’ufficio o comando che ha accertato la violazione), i dati personali e della patente della persona alla guida al momento della violazione. In questo modo si potrà procedere alla decurtazione dei punti della patente di quest’ultimo.
Se il proprietario del veicolo non comunica i dati del conducente si applica la sanzione da €.286 ma non si applica la decurtazione dei punti

 

Prima di fare ricorso

Cartelli: occorre tenere presente che i cartelli di segnalazione della presenza delle apparecchiature non sono previsti dal codice della strada e non sono pertanto necessari. Tuttavia in ciascun impianto semaforico sono stati installati 2 cartelli distanziati fra loro. Non essendo obbligatori le dimensioni del cartello e la distanza dal punto di rilevamento sono ininfluenti ai fini della regolarità del verbale ma, comunque le dimensioni sono tali da  essere visibili ai veicoli che procedono alla velocità consentita in quel tratto di strada.

Autorizzazione all’installazione delle apparecchiature: trattandosi di  strade comunali e non di  strade provinciali o statali non occorre alcuna autorizzazione da parte di altri enti.

Durata del giallo: I tempi di durata del giallo per la velocità di 50 km/h sono stabiliti in 3 secondi ma, tuttavia, negli incroci in questione il giallo dura 4 secondi e l’apparecchiatura entra in funzione solo dopo che il rosso è scattato da 1 secondo per un totale, quindi di 5 secondi. Tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico. La durata della luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada. L’art 41 C.d.S stabilisce al comma 2 che la luce semaforica gialla costituisce un segnale di preavviso di arresto, e al comma 10  si prevede che i veicoli, durante il periodo di accensione della luce gialla, non possono oltrepassare la striscia di arresto né l’area di intersezione, al pari di quanto disposto nel caso di luce semaforica rossa.

Documentazione della violazione: l’apparecchiatura e scatta una serie di 8 fotogrammi oltre un breve filmato dell’infrazione. Le immagini, in cui compare la luce dell’impianto semaforico, vengono visualizzate esclusivamente dagli appartenenti alla polizia locale che valutano caso per caso e se non riscontrano irregolarità emettono il verbale. L’interessato che voglia prendere visione dei fotogrammi o del filmato può farlo recandosi presso l’Ufficio verbali del Comando Polizia Locale sito in Via Carmine 18

Obbligo di contestazione immediata: per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di Polizia stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis, del Codice della strada.

 

Cosa si può fare quando si riceve un verbale (vale per tutti i verbali al codice della strada)

Il trasgressore e/o l’obbligato in solido può scegliere:

a) di pagare l’importo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202 C.d.S., con l’aggiunta delle spese di accertamento e notifica del verbale, se vi sono, nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale; Si può usufruire dell’ulteriore riduzione del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione;

b) di richiedere la rateizzazione dell’importo, nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione, qualora la sanzione in misura ridotta superi euro 200,00 e vi siano i presupposti normativi e di fatto indicati dall’art. 202 bis del Codice della strada;

c) di proporre ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 e ss. del Codice della strada, nel termine di giorni 60 dalla contestazione/notificazione del verbale;

d) di proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione, ai sensi dell’art. 204bis codice della strada e dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, nel termine di giorni 30 dalla contestazione/notificazione del verbale.

 

Che fine fanno i soldi delle contravvenzioni

Nell’art. 208 del Codice della Strada sono indicate le finalità a cui vanno destinati i proventi contravvenzionali.

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