Se siete rimasti coinvolti in un sinistro stradale o volete sapere come comportarvi potete leggere questo piccolo vademecum.
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I preavvisi sono uno strumento utile per rilevare le infrazioni relative alle soste. Il loro scopo è quello di far sapere al conducente di un veicolo che è stata rilevata un’infrazione e metterlo in condizione di pagare la somma dovuta evitando le spese di notifica. Per tale motivo, unitamente al preavviso, sul tergicristallo dell’auto viene apposto un bollettino di conto corrente postale che deve essere pagato entro 5 giorni. Il preavviso, in questa fase, non è ancora un verbale (nel senso tecnico del termine) in quanto non è stato notificato al conducente o proprietario. Qualora il contravventore ritenesse che, per motivi non conosciuti all’agente accertatore, l’infrazione rilevata non sussista, potrà, sempre entro 5 giorni, presentare istanza allo stesso Comando presentando le proprie ragioni. Contro il preavviso non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di pace in quanto non è un verbale. Solo con la notifica il preavviso diventa verbale a tutti gli effetti.
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Con tale termine viene indicata la consegna di copia del verbale, effettuata dall’agente, a mani dell’automobilista che ha commesso l’infrazione. In tali casi nessun altro atto viene spedito al contravventore e dal momento della contestazione decorrono i termini per pagare in misura ridotta o per presentare ricorso (60 giorni).
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Con tale termine s’intende l’atto spedito a casa del contravventore o, per l’esattezza, all’indirizzo risultante degli archivi della Motorizzazione Civile (ora DTT) o dal Pubblico Registro Automobilistico. La data della notifica è importante perché dal giorno decorrono i termini per pagare in misura ridotta o per presentare ricorso (60 giorni).
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I ricorsi sono strumenti giuridici per far valere il diritto alla difesa previsto per le sanzioni amministrative.
Entro 60 giorni dalla notifica effettuata nella residenza o in caso di contestazione (vedi sopra) entro 60 giorni dalla consegna a mani del trasgressore, decorrono i termini per presentare ricorso al Prefetto di Oristano. Occorre fare attenzione e presentare ricorso solo con validi e fondati motivi perché se il ricorso non viene accolto si paga il doppio.
In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile entro 30 giorni dalla notifica effettuata nella residenza o in caso di contestazione (vedi sopra) entro 30 giorni dalla consegna a mani del trasgressore presentare ricorso al Giudice di Pace di Oristano.
Per presentare il ricorso possono essere utilizzati i moduli presenti nella sezione MODULISTICA ma tali moduli non sono vincolanti essendo la stesura del ricorso libera nella forma. I ricorsi vanno presentati in carta libera.
ATTENZIONE CONDIZIONE FONDAMENTALE PER PRESENTARE IL RICORSO È CHE NON SIA ANCORA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLE SOMME INDICATE NEL VERBALE
Il preavviso elevato dagli ausiliari della sosta è valido a tutti gli effetti e, se non viene pagato entro i 5 giorni, viene trasformato in verbale da parte del Comando Polizia Municipale. Il potere di accertare le violazioni da parte degli ausiliari della sosta deriva dall’art.17 commi 132 e 133 della L.15.5.97 n°127 (vedasi anche circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n°300/A/26467/110/26 del 25.9.97). Gli ausiliari della sosta possono accertare solo le violazioni di sosta e solo con riferimento alle zone a pagamento.
Il pagamento della somma dovuta per la sosta è solo una fase della regolarizzazione. Infatti la ricevuta del pagamento deve essere esposta in modo visibile nella parte anteriore del veicolo e ciò al fine di rendere possibile e agevolare il controllo. Il codice della strada punisce allo stesso modo l’automobilista che non effettua il pagamento e quello che non lo espone.
Rientra fra i doveri dell’automobilista accertarsi, prima di allontanarsi dal veicolo, che il tagliando che autorizza la sosta sia esposto e sia ben visibile dall’esterno e ciò al fine di rendere possibili i controlli. Un ricorso con tali motivazioni difficilmente potrà essere accolto.
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Per la correttezza della vendita di un’auto non è sufficiente recarsi dal notaio ma occorre che il passaggio di proprietà venga registrato nei pubblici registri. Il codice della strada impone a chi compra un’auto di registrare l’atto e prevede pesanti sanzioni per chi non provvede.
Se chi ha venduto l’auto riceve a casa un verbale riportante la targa dell’auto venduta deve, nel più breve tempo possibile, comunicare al Comando che ha spedito il verbale l’avvenuto trasferimento e inviare copia dell’atto del notaio e copia del verbale. Il Comando in tali casi provvederà a spedire il verbale al nuovo proprietario. Deve essere tenuto presente che nelle fasi di registrazione di un passaggio di proprietà possono anche verificarsi ritardi, non imputabili al comando che ha spedito l’atto e pertanto, a volte è sufficiente mettersi in contatto con l’ufficio verbali per far verificare la registrazione del passaggio di proprietà.
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In tali casi, quasi sempre, si è verificato un errore nel rilevamento della targa o nella elaborazione meccanografica del verbale. Il problema si risolve facilmente mettendosi in contatto con l’ufficio verbali o scrivendo al comando spiegando l’errore.
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L’ufficio verbali del Corpo è organizzato per effettuare le notifiche entro il termine stabilito (90 giorni dalla data dell’accertamento). A volte, però, è necessario, per vari motivi, effettuare più di una notifica superando il termine. In tali casi bisogna controllare che i documenti di circolazione del veicolo riportino l’esatta residenza e che nel frattempo non siano intervenute variazioni anagrafiche. Infatti, in tali casi, il ritardo nella notifica non può essere imputato al comando accertatore e la notifica è valida.
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La procedura delle contravvenzioni è lunga e complessa. Se un verbale non viene pagato entro i termini la somma dovuta (con importi maggiorati) viene iscritta a ruolo e al contravventore viene inviata una cartella esattoriale. La cartella non viene inviata dal comando ma i dati vengono trasmessi per via telematica all’esattoria del comune che prepara la cartella e la spedisce. Il calcolo dell’importo da pagare viene effettuato in modo automatico dal sistema di gestione dei verbali e la possibilità che si verifichino errori di tale tipo è molto remota.
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Il sistema di gestione dei verbali non consente la trasmissione dei dati all’esattoria se non viene indicata una data di notifica. In tali casi sarà sufficiente mettersi in contatto con l’ufficio verbali e, indicando gli estremi del verbale che si trovano nella cartella, chiedere copia della notifica.
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Come precisato sopra i dati relativi ai verbali vengono trasmessi all’esattoria del comune che predispone le cartelle e le invia. In questa fase i tempi si allungano e può capitare che trascorrano anche più di cinque anni dalla data del verbale. Tuttavia occorre fare riferimento alla data del verbale materialmente consegnato a mani del contravventore (con contestazione immediata o notifica) in quanto i termini per la prescrizione decorrono da quel momento. Prima di presentare opposizione sarà utile, anche, verificare che l’esattoria non abbia, con notifiche fatte, interrotto il termine di prescrizione.
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Informazioni generali
I veicoli rimossi dalla Polizia Municipale per intralcio alla circolazione vengono inviati presso la depositeria gestita dalla Prostrada Service situata in via Ghilarza 21 (Oristano uscita per Fenosu) . Qualora si ritenga, senza esserne certi, che il proprio veicolo sia stato rimosso è possibile averne conferma telefonando al n. 0783 766061 e fornendo all'operatore il numero di targa del veicolo stesso. Il servizio informativo e quello di restituzione dei veicoli è continuativo nelle 24 ore. Si ricorda che all'atto del ritiro del veicolo è obbligatorio il pagamento delle tariffe di rimozione e di custodia come previsto dall'art.215 del Codice della Strada; in mancanza di esso viene esercitato il diritto di ritenzione. Per le tariffe clicca qui.
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