Logo del Comune di Oristano

Comune di Oristano - sito web ufficiale

Sezioni principali del sito e Elenco Siti Tematici

Menu principale

ICI

Imposta Comunale sugli Immobili

L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è nata nel 1993 (Decreto Legislativo n° 504/92).
I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta relativamente a fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili presenti nel Comune di Oristano sono i proprietari degli immobili; se sull’immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il pagamento dell’imposta spetta al titolare di questo diritto.
In caso di successione il coniuge supersite diviene titolare del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi, a condizione che vi risieda.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
Per i fabbricati costruiti su aree demaniali in virtù di concessione amministrativa, la relativa imposta è a carico dei concessionari.
Non sono soggetti all’ICI gli inquilini e i nudi proprietari.

Base imponibile e riduzione

La base imponibile (tassabile) è costituita:

  • PER I FABBRICATI, dalle rendite catastali risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe d’estimo moltiplicate per un coefficiente pari a:
    • 100 per le abitazioni ed i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
    • 50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A/10 e gruppo catastale D, ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati);
    • 34 per i negozi e botteghe (categoria catastale C/1);
    • 140 per gli alloggi collettivi (gruppo catastale B).
  • PER LE AREE FABBRICABILI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; anche per le aree oggetto di esproprio il valore è pari al valore venale del bene (art. 2 comma 89 finanziaria 2008).
  • PER I TERRENI AGRICOLI, dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione moltiplicato per 75. Ai sensi dell’art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati aggiornati da parte dell’Agenzia del Territorio i redditi dominicali ed agrari dei terreni a seguito di variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2006 e 2007.

Si ricorda che dal 1° gennaio 1997, le rendite catastali urbane dei fabbricati devono essere rivalutate del 5%, mentre il reddito dominicale dei terreni agricoli va maggiorato del 25% (art. 3, commi 48, 51 e 52, legge 662/1996).

Dichiarazioni

A partire dall’anno 2008 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione ICI per tutti gli atti di compravendita di immobili e di cessione di diritti reali a titolo oneroso, stipulati dai notai tramite Il Modello Unico Informatico e che hanno per oggetto fabbricati e terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Oristano.
Non vanno nemmeno dichiarati, nel caso in cui il notaio si sia avvalso del canale informatico per la trasmissione degli atti: donazioni, divisioni, permute di fabbricati e terreni agricoli; cessione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, rinunzia di legato, acquisto di legato, costituzione di fondo patrimoniale.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili. 

Nei rimanenti casi permane l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI utilizzando l’apposito modello ministeriale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.
A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

  • immobili che sono diventati abitazione principale (o che non lo sono più)
  • immobili che hanno acquisito oppure hanno perso la caratteristica della ruralità;
  • compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili;
  • compravendita di immobili di interesse storico-artistico;
  • sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
  • immobili che hanno perso/acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione;
  • variazione delle caratteristiche degli immobili (esempio: terreno agricolo che è diventato edificabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato);
  • attribuzione di rendita ovvero contabilizzazione dei costi aggiuntivi per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D;
  • costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;
  • immobili che sono stati oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
  • immobili che sono stati oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
  • immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • immobili per i quali si è verificato nel corso del 2007, una riunione di usufrutto.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Riduzione della base imponibile (inagibilità)

Per poter beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile è necessario che:

  • il fabbricato sia dichiarato inagibile o inabitabile, secondo i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento ICI deliberato dal Comune ossia per gli edifici diroccati, pericolanti o fatiscenti, il cui stato di degrado fisico non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 ma solamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia;
  • il fabbricato non sia utilizzato, sussistano le condizioni di inabitabilità o inagibilità e sia stata presentata apposita documentazione all’Ufficio ICI. La riduzione decorre dalla data di presentazione della documentazione.

Esenzione abitazione principale

Il recente Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008 , all’art. 1 dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per tale si intende l’abitazione dove il soggetto passivo risiede anagraficamente (salvo prova contraria).
L’esclusione dall’ICI deve intendersi estesa anche alle pertinenze, in quanto soggette allo stesso regime giuridico dell’abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile. Le pertinenze devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dall’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI .
Non sono oggetto di esclusione dall’ICI le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l’imposta, applicando, l’aliquota e la detrazione di € 114,00 come nel passato.
Sono inoltre escluse dall’imposta le abitazioni considerate principali per legge dal D.L.vo 504/92 e quelle assimilate dal Comune di Oristano ossia:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone.

In caso di separazione fra coniugi, convenzionale o per sentenza, secondo la Legge 24/12/2007 n. 244 e del successivo Decreto Legge n. 93/2008, dal 1°gennaio 2008 i soggetti separati legalmente, non assegnatari della casa coniugale di cui sono proprietari per intero o per quota sono esclusi dall’imposta comunale. Questo particolare regime si applica se il soggetto passivo (coniuge non assegnatario) non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Inoltre non deve trattarsi di immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’esclusione di cui ai precedenti punti deve essere applicata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni (in dodicesimi); a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Detrazioni d'Imposta Comunale per l'abitazione principale

Per l’abitazione principale, per la quale non risulti applicabile l’esclusione dall’Imposta come previsto dal Decreto Legge 93/2008 (es. categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione annua di € 114,00 dall’imposta dovuta ed è detraibile fino a concorrenza del suo ammontare fra gli aventi diritto.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno in cui si verifica questa condizione.
Quando l’unità immobiliare è l’abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso.

Come si paga l'ICI

L’ICI si paga in due rate.
L’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio comunale deve essere versata in due rate, delle quali:

  • la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. L’esclusione dall’imposta per l’abitazione principale si applica già in sede di acconto;
  • la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata già versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione per l’intero anno, da corrispondere entro il 16 giugno 2008. In questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro. Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale da versare per l’intero anno è uguale od inferiore a € 2,07.

Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% da computarsi sull’ammontare della prima rata..
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Aliquota agevolata per comodato gartuito a parenti entro il secondo grado e affini di primo grado.

L’unita immobiliare destinata ad abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e affini di primo grado usufruisce di una aliquota agevolata.
Il presupposto per l’agevolazione è che il parente (figlio/a, fratello, sorella, padre, madre, nonno/a, nipote rispetto al nonno), o l’affine (suocero, suocera, nuora, genero) il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. (l’agevolazione non è applicabile a comodati gratuiti in favore del coniuge).

Al fine di ottenere il beneficio il contribuente, che deve essere residente nel comune di Oristano, deve presentare al Comune – Ufficio ICI – entro il 31.12.2008, copia del contratto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile (e relative pertinenze) è stato concesso in comodato gratuito. La perdita del diritto all’esenzione di cui al presente punto, per diversa destinazione dell’immobile, va comunicata al Comune entro il 31.12.2008.

Aliquota ridotta per le abitazioni concesse in locazione con contratto a canone agevolato

L’abitazione data in affitto con contratti a canone agevolato (o patti territoriali legge 431/98) da proprietari persone fisiche ad inquilini che la utilizzano come abitazione principale usufruisce di una aliquota agevolata.
Al fine di ottenere il beneficio il contribuente, deve presentare al Comune – Ufficio ICI – entro il 31.12.2008, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile (e relative pertinenze) è stato locato con contratto a canone agevolato e allegarne copia. La perdita del diritto all’esenzione di cui al presente punto, per diversa destinazione dell’immobile, va comunicata al Comune entro il 31.12.2008.

Rimborsi e compensazioni

Il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta comunale sugli immobili pagata e non dovuta si prescrive in cinque anni. Tale termine decorre dal giorno del pagamento.
Il termine di cinque anni per richiedere il rimborso, a pena di decadenza, opera dal 01.01.2007 e limitatamente alle annualità di imposta 2004 – 2005 – 2006 - 2007.
Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di tributo o di imposta si applicano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del versamento, nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente (2,5 % fino al 31/12/2007 e dal 01.01.2008 il 3%).
Non si fa luogo a rimborso quando la somma complessivamente dovuta in restituzione non supera l’importo di € 5,16.
L’importo relativo al rimborso accertato può essere utilizzato in compensazione nei versamenti successivi.
In ogni caso, coloro che avessero effettuato il versamento dell’ICI per l’anno 2008, relativamente a fattispecie per le quali il tributo non risulta più dovuto sulla base del Decreto n. 93/2008, potranno chiedere la restituzione delle somme, presentando istanza di rimborso all’ufficio ICI entro i termine di decadenza di 5 anni dalla data del versamento.

Ravvedimento operoso

Art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'ICI, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.
Infatti, per evitare che vengano applicate sanzioni elevate per tali omissioni, il Contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".
Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata constatata o siano iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
La Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010), al comma 20 modifica il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 per quanto riguarda la misura delle sanzioni, con decorrenza 1° febbraio 2011. Pertanto, risulta cambiato l'ammontare delle sanzioni previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

In particolare le sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 risultano ridotte (rispetto a quella del 30%) nel modo seguente:

  • ad 1/12, ossia al 2,50%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
  • ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione, nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
  • ad 1/12 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

A far data dal 1° febbraio 2011 le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle del 30%) nel modo seguente:

  • ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
  • ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione, nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
  • ad 1/10 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2011 tale tasso risulta stabilito nella misura dell'1,5%.
Nel periodo anteriore i tassi di interesse erano normativamente previsti nel modo seguente:
dal 1/01/2010 al 31/12/2010: il tasso legale risultava stabilito nella misura dell'1%;
dal 1/01/2008 al 31/12/2009: il tasso legale risultava stabilito nella misura del 3%;

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino, compilato in ogni sua parte, barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento.
Nelle caselline delle voci “terreni agricoli”, “aree fabbricabili”, “abitazione principale, “altri fabbricati” devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta.
La somma che si va a versare, deve essere comprensiva dell’imposta, sanzione e interessi e va indicata in alto.

Normativa:

Per ulteriori informazioni sulle aliquote e sulle detrazioni è possibile consultare il sito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI-CNC) e i siti dei singoli Comuni.

Home  |   Contatti  |   Mappa  |   Link consigliati  |   RSS  |   Accessibilità  |   Dichiarazione di Accessibilità  |   Area riservata  |   Note legali  |   Privacy  |   Credits                  ConsulMedia 2014