I servizi demografici del Comune di Oristano, al piano terra del Palazzo degli Scolopi (piazza Eleonora d'Arborea 44), assistono le persone che desiderano unirsi in matrimonio e quelle che desiderano separarsi o divorziare.
Per poter contrarre matrimonio civile, gli sposi possono inoltrare richiesta all'Ufficio Stato Civile del Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi, piano terra) con copia dei propri documenti d’identità in corso di validità.
Preliminarmente è necessario procedere con le pubblicazioni di matrimonio che vanno eseguite nel Comune di residenza dei nubendi. Se gli sposi risiedono in due Comuni diversi, le pubblicazioni andranno fatte rispettivamente in entrambi i Comuni. La richiesta di pubblicazione è subordinata all’applicazione del valore bollato da € 16,00 per ciascun Comune.
Le pubblicazioni rimarranno affisse all’Albo Pretorio dell’Ente per 8 giorni consecutivi, a cui si sommano ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione che ha validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio.
Per la celebrazione del matrimonio civile, gli sposi individuano complessivamente due testimoni, per i quali produrranno copia fotostatica dei documenti d’identità in corso di validità.
Sarà inoltre necessario comunicare, nella forma scritta, la scelta del regime patrimoniale.
I matrimoni si celebrano secondo le modalità disposte dal Regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.03.2013 e in base al tariffario di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 2.07.2013 e relativi allegati.
A chi rivolgersi
Domenica Antonella Salaris
Responsabile Servizi demografici
Palazzo degli Scolopi - piazza Eleonora 44 - piano terra dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 15.30 alle 17.30 - Telefono: 0783 791453
mail antonella.salaris@comune.oristano.it
Il Comune di Oristano mette a disposizione di chi desideri sposarsi alcuni locali comunali particolarmente adatti alla celebrazione delle nozze civili.
Si possono utilizzare la Sala Giudicale a Palazzo degli Scolopi e i locali dell'Hospitalis Sancti Antoni (sala lettura della Biblioteca, giardino e chiostro) per la celebrazione del matgrimonio e per il ricevimento.
A chi rivolgersi
Domenica Antonella Salaris
Responsabile Servizi demografici
Palazzo degli Scolopi - piazza Eleonora 44 - piano terra dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 15.30 alle 17.30 - Telefono: 0783 791453
mail antonella.salaris@comune.oristano.it
Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali.
DESCRIZIONE
Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art.12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art.3,c.3,L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo si assegno periodico.
L’ assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Modalità
Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Il modulo può essere:
- consegnato all’Ufficio di Stato Civile;
- trasmesso via email all’indirizzo stato.civile@comune.oristano.it
- trasmesso via pec all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it
Al modulo deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità.
L’Ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’Ufficiale di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell’accordo
Non prima dei 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’Ufficiale di Stato Civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo. Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Costi
All’atto della redazione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a €16,00 per mezzo bollettino postale o bancario consegnato dall’Ufficio di Stato Civile.
Normativa di riferimento
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
- D.P.R. n. 396del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
Riferimento
Ufficio di Stato Civile
Comune di Oristano
Piazza Eleonora D’Arborea, 44 (piano terra) 09170
Telefono: 0783/791451- 54- 57-
Responsabile Servizi Demografici: Dott.ssa Antonella Salaris Tel.0783/791453
Email: antonella.salaris@comune.oristano.it
Email: stato.civile@comune.oristano.it
Pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Chi può chiedere la costituzione dell’unione civile
Possono costituire un'Unione Civile due persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune di Oristano.
Requisiti obbligatori:
non essere sposati o parti di altra Unione Civile
non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione (art. 87 c.c.)
nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )
Lo straniero che vuole costituire unione civile in Italia dovrà allegare alla richiesta anche una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia).
Oltre la dichiarazione di cui sopra, il documento deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca l’istituto dell'unione civile, occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.
Richiesta di costituzione dell’unione civile
Per procedere occorre trasmettere il modulo di richiesta in allegato, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i richiedenti, unitamente alla copia del documento d’Identità, al fine di concordare una data per la redazione del verbale della richiesta di unione civile:
presentandosi direttamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea N. 44;
inviando per posta all’indirizzo: Ufficio Stato Civile, Piazza Eleonora d’Arborea N. 44 09170 Oristano;
tramite mail al seguente indirizzo: stato.civile@comune.oristano.it;
tramite PEC al seguente indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it
Per ogni eventuale chiarimento è possibile richiedere informazioni ai n.ri: 0783 791454 / 451 / 453 / 459
1° invito: Redazione del verbale di richiesta di costituzione di unione civile
Le parti sono invitate a presentarsi nel giorno concordato presso l’Ufficio di Stato Civile per richiedere la costituzione dell’unione civile e sottoscrivere il verbale redatto dall’Ufficiale di stato civile, soggetto ad applicazione dell'imposta di bollo pari a € 16,00.
Verifica dei requisiti
Entro 30 giorni successivi alla redazione del verbale, l’ufficiale dello stato civile esegue le opportune verifiche, concluse le quali comunica alle parti l’insussistenza di impedimenti, da tale data decorre il termine di 180 giorni entro i quali è possibile costituire l’unione civile.
2° invito: Costituzione di unione civile
Le parti si presenteranno, nel giorno e presso la sede concordati, per costituire l’unione civile alla presenza di due testimoni.
All’atto di costituzione dell’unione le parti possono scegliere il regime patrimoniale della separazione o della comunione dei beni come previsto dal Codice Civile.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
Le parti inoltre possono stabilire di assumere un cognome comune per l’intera durata dell’unione, scegliendolo tra i loro cognomi, oppure anteporre o postporre il cognome comune al proprio, oppure mantenere quello proprio. La scelta non modifica le generalità delle parti (art.1 comma 10 legge 76/2016).
L’Ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di Unione Civile che sarà così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
Dove rivolgersi
All’Ufficio Stato Civile del Comune di Oristano sito in Piazza Eleonora d’Arborea 44, contattando l’ufficio tramite mail all’indirizzo: stato.civile@comune.oristano.it oppure per telefono 0783 791454 / 451 / 459 /453
Orario: mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Orario estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) la mattina rimane invariato, apertura pomeridiana solo il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30.
Responsabile: Dott.ssa Antonella Domenica Salaris
Allegato
Normativa di riferimento: Le modalità per l’organizzazione e la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Oristano previste nel Regolamento Comunale del Matrimonio e nella Delibera G.C. n. 94 del 02/07/2013 (sedi e tariffe), si estendono anche all’istituto delle Unioni Civili.
L. 20 maggio 2016 n° 76
D.P.C.M. 23 luglio 2016 n. 144
Regolamento Matrimoni civili approvato con Delibera C.C. n. 39 del 28/03/2013 – Estensione alla costituzione delle Unioni Civili
Delibera G.M. n. 94 del 02/07/2013 (sedi e tariffe) – Estensione alla costituzione delle Unioni Civili